Condizioni contrattuali delle offerte di mercato libero
Sono le condizioni che il venditore propone liberamente quando il cliente sceglie un’offerta di mercato libero. In tutti i contratti, qualunque sia il loro contenuto, devono essere comunque presenti alcune clausole redatte in conformità alla regolazione dell’ARERA .
In alcuni contratti di mercato libero è prevista la possibilità di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi, su iniziativa del venditore. In questi casi il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati con un’informativa non inclusa nella bolletta, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. La comunicazione non è dovuta se la variazione dei prezzi deriva dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico del prezzo di fornitura. In questo caso il cliente è informato delle modifiche nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Il cliente può scegliere di non aderire alle modifiche proposte e, pertanto, può sciogliere il proprio contratto (recedere) senza dover pagare nulla.