Cambio Venditore
Il diritto di recesso per cambio venditore (anche detto “switching”) consente al cliente finale di sciogliere in qualsiasi momento il proprio contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, purché nel rispetto del termine di preavviso indicato in contratto, al fine di stipulare un nuovo contratto con un diverso venditore. Il diritto di recesso per cambio venditore non può essere sottoposto a penali né a spese di risoluzione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche per il suo esercizio, e non comporta, quindi, nuovi oneri né l’interruzione della fornitura.
Per effettuare il cambio, il cliente conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore (detto “entrante”) a cui conferisce una procura a recedere per suo conto dal precedente contratto con il vecchio venditore (detto “uscente”). La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo venditore e su un supporto durevole (CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica) idoneo a non essere modificato.
La nuova fornitura inizia nel momento in cui il venditore entrante ha compiuto tutte le operazioni tecniche e commerciali necessarie a garantire il trasporto e la consegna dell’energia al cliente, evitando interruzioni del servizio. Lo switching deve essere perfezionato in tre settimane. La data di attivazione della fornitura è indicata nel contratto.